AMBITI E COMPETENZE DI AUTONOMIA, PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI DELLO STATO E DELL’UNIONE EUROPEA

Che cosa decidiamo in autonomia? Come possiamo partecipare alle decisioni statali ed europee che ci riguardano?
Premesse e criteri
Nella definizione degli ambiti e delle competenze autonome obiettivo fondamentale della riforma dello Statuto è la conservazione dei livelli raggiunti e il conseguimento di ulteriori livelli, tenendo conto del quadro generale dei rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali delineato dalla riforma costituzionale del 2001 e dai successivi sviluppi normativi e giurisprudenziali.

In questo modo, l'autonomia delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol sarebbe definita, nei suoi termini fondamentali, dal solo Statuto, senza più bisogno di ricorrere alla clausola di applicazione del Titolo V della Costituzione ove questo (cioè il regime comune delle Regioni ordinarie) assicuri alle Regioni speciali e Province autonome un maggiore livello di autonomia. Sarebbe così eliminata la duplicità del regime giuridico – statutario o comune – che attualmente è spesso fonte di scarsa chiarezza e quindi di incertezza. Su questa esigenza non incide la mancata approvazione popolare della riforma costituzionale del 2016.

È opportuno che lo Statuto contenga, nel quadro della Costituzione, i principi in tema di partecipazione alle procedure di collaborazione con lo Stato o di collaborazione (anche transfrontaliera) tra Regioni, di partecipazione alle decisioni dello Stato e ai rapporti con l'Unione europea.

La Consulta invita a commentare e valutare i seguenti indirizzi:
    - Riordino, aggiornamento e nuove competenze
    - Meccanismi di garanzia per l'adeguamento all'ordinamento statale
    - Raccordi con altre Regioni e lo Stato
    - Cooperazione transfrontaliera e integrazione europea
    - Disciplina dei limiti alla potestà legislativa
    - Precisazione della disciplina delle norme di attuazione
    - Modifiche statutarie - ordinarie e semplificate - e ruolo del Consiglio provinciale
    - Clausola di garanzia per l'autonomia

Per partecipare basta iscriversi al sito e accedere. In questo modo è possibile valutare e commentare gli indirizzi espressi dalla Consulta riportati nella parte in basso, cliccando sul singolo contenuto. Per aggiungere ulteriori proposte vai su “Aggiungi nuova proposta”.

Ambiti e competenze di autonomia, partecipazione alle decisioni dello Stato e dell'Unione europea (Sezione V)
Documenti preparatori

CLAUSOLA DI GARANZIA PER L'AUTONOMIA

Tra le clausole finali della riforma dello Statuto sarà opportunamente inclusa la regola che in nessun caso le norme del nuovo Statuto possono essere interpretate nel senso di attribuire allo Stato e alle sue amministrazioni funzioni e compiti già trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province autonome o alla Regione e agli enti locali o comunque che nessuna disposizione dello Statuto può essere intesa come rivolta a diminuire il livello di autonomia riconosciuto alle Province autonome o alla Regione nei confronti dello Stato prima della riforma statutaria.
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MECCANISMI DI GARANZIA PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO STATALE

Tra i meccanismi procedurali di garanzia si prospetta di elevare a livello statutario il sistema di adeguamento delineato nella norma di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che consente di adeguare l’ordinamento provinciale nelle materie di competenza alla normativa statale escludendo effetti abrogativi della disciplina provinciale vigente e garantendo così stabilità e continuità della normativa locale.
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partecipazione alle decisioni europee

uno strumento molto efficace per rappresentare e tutelare gli interessi locali è l azione dei deputati europei. il parlamento europeo ha acquisito notevoli poteri nel tempo. E in grado di interagire direttamente con i rappresentanti degli stati in quanto colegislatore, con la commissione europea su cui ha un controllo politico. tutto il trentino alto adige ha un solo rappresentante.
con la brexit i postindei deputati britannici saranno redistribuiti tra stati.
particolare attenzione pare essere posta all elemento transfrontaliero, con un quota di deputati da eleggere su liste transfrontaliere
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