COMUNI, FORME ASSOCIATIVE E RAPPRESENTANZA

Come possiamo valorizzare il ruolo e l’autonomia dei Comuni e degli enti locali?
Premesse e criteri
Nello Statuto vigente i Comuni e, in genere, gli enti locali sono considerati in vari punti: come oggetto della potestà legislativa primaria della Regione (art. 4, comma 3), come destinatari di delega di funzioni amministrative, sia dalla Regione che dalle Province (nei diversi termini dell'art. 18, commi primo e secondo), come facenti parte del sistema finanziario integrato delle Province, titolari della potestà legislativa in materia di finanza locale (artt. 79 e 80). Il Titolo IV dello Statuto, espressamente dedicato agli Enti locali , contiene soltanto norme organizzative rivolte ad assicurare la rappresentanza dei gruppi linguistici e a sancire la competenza della Regione in materia di personale.

Manca invece qualunque enunciazione generale sull'autonomia comunale e sul ruolo dei Comuni nella vita delle Province e della Regione. Possono naturalmente valere le enunciazioni costituzionali, in particolare quella dell'art. 114, ma proprio l'ampiezza delle competenze della Regione e delle Province autonome possono generare l'impressione di un minore riconoscimento dei valori di autogoverno a livello comunale e locale, sia pure in un contesto di buone disponibilità finanziarie. Si tratta di una lacuna che dovrà essere colmata, a prescindere dalla eventuale futura, parziale o totale, assegnazione della competenza ordinamentale in materia di enti locali alle Province autonome.

Nello Statuto vigente la competenza generale ordinamentale in materia di enti locali è attribuita alla Regione (art. 4, comma 3), mentre alle Province autonome spettano le funzioni in materia di finanza locale (art. 80). Le norme di attuazione di cui al dPR n. 526 del 1987 (come modificate nel 1997) hanno in parte corretto questa situazione, disponendo che “ Al trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale” e che “tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i Comuni”. L'attribuzione delle competenze legislative e amministrative in materia di enti locali deve tenere conto del ruolo attualmente assunto dalle due Province autonome.

La Consulta invita a commentare e valutare i seguenti indirizzi:
    - Introduzione dei principi fondamentali relativi all'autonomia comunale
    - Competenza ordinamentale per gli enti locali alle Province autonome
    - Menzione delle forme associative fra enti locali
    - Ruolo dei Comuni nel sistema istituzionale provinciale
    - Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali provinciali e della Regione
    - Principio di corrispondenza fra funzioni e risorse finanziarie
    - Riconoscimento delle forme storiche di gestione dei beni collettivi
    - Altre opinioni espresse nella discussione

Per partecipare basta iscriversi al sito e accedere. In questo modo è possibile valutare e commentare gli indirizzi espressi dalla Consulta riportati nella parte in basso, cliccando sul singolo contenuto. Per aggiungere ulteriori proposte vai su “Aggiungi nuova proposta”.

Comuni, forme associative e rappresentanza (Sezione IV)
Documenti preparatori

INTRODUZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI RELATIVI ALL’AUTONOMIA COMUNALE

Sarà opportuno inserire nello Statuto alcune affermazioni di principio relative all’autonomia dei Comuni quali enti rappresentativi di base e prima espressione democratica delle comunità locali, al riconoscimento del principio di sussidiarietà, alla partecipazione dei Comuni nei processi decisionali, attraverso propri organismi rappresentativi, nonché alla necessaria corrispondenza fra le funzioni attribuite ai Comuni e le risorse finanziarie assegnate ad essi.
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COMPETENZA ORDINAMENTALE PER GLI ENTI LOCALI ALLE PROVINCE AUTONOME

Tenendo conto della passata esperienza, risulta necessaria l’assegnazione alle Province di una competenza in grado di legittimare una specifica disciplina legislativa provinciale in materia di Comuni e di enti locali, senza che ciò sia incompatibile con il mantenimento di una competenza regionale ordinamentale di coordinamento e con la competenza in materia di ordinamento del personale locale.
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