FORMA DI GOVERNO

Quali sono le istituzioni regionali e provinciali e quali le loro funzioni?
Premesse e criteri
Attualmente lo Statuto contiene una disciplina molto dettagliata per quanto riguarda la forma di governo della Regione. Per le Province autonome solo alcuni elementi caratterizzanti si trovano nello stesso Statuto, il quale demanda la disciplina dettagliata alla “legge statutaria”, cioè a una legge provinciale adottata con una procedura particolare di approvazione, una maggioranza qualificata, nonché eventuale referendum confermativo (legge rinforzata).

La legge statutaria contiene la disciplina articolata della forma di governo provinciale: modalità di elezione degli organi, rapporti tra gli organi, mozione motivata di sfiducia del Presidente, casi di ineleggibilità e di incompatibilità e misure per assicurare la rappresentanza di genere. Inoltre disciplina l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo.

Il criterio seguito dallo Statuto vigente appare da confermare per le Province autonome, con le modifiche necessarie in relazione ai caratteri assegnati alla Regione (per il quale si rinvia alla Sezione II ).

La Consulta invita a commentare e valutare i seguenti indirizzi:
    - Forma di governo delle Province
    - Forma di governo della Regione
    - Altre opinioni espresse nella discussione

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Forma di governo (Sezione VI)
Documenti preparatori

FORMA DI GOVERNO DELLE PROVINCE

Si propone di confermare l’attuale tecnica di disciplina fondata su:<br>
a) definizione nello Statuto dei principi fondamentali e degli strumenti di democrazia diretta (per i quali si rinvia alla Sezione settima), aggiungendo eventualmente ulteriori principi su temi quali la valorizzazione delle istituzioni di governo locale, la loro partecipazione ai procedimenti legislativi e ai processi decisionali, l’attività amministrativa e l’istituzione di organi di controllo e di garanzia; tra questi potrà essere previsto già nello Statuto il Difensore civico quale organo di garanzia dei diritti dei cittadini e delle formazioni sociali che tutelano interessi collettivi e diffusi; <br>
b) rinvio per le ulteriori scelte alla “legge statutaria” di ciascuna Provincia.
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